Assicurativi: accordo quadro per ricorso al Fondo di Solidarietà


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Il giorno 29 aprile u.s. è stato siglato un Accordo Quadro fra le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali scriventi e Ania sul tema Fondo di Solidarietà.

L’Accordo Quadro, che diventa appendice del protocollo Settore Assicurativo del 24 marzo u.s sulle misure di contrasto e contenimento del covid-19, contiene le linee guida sulle modalità di utilizzo della Parte Ordinaria del Fondo di Solidarietà di Settore, con causale “covid-19 nazionale”.

Le linee guida diventano il riferimento per gli eventuali accordi che si discuteranno in sede aziendale.

Fermo restando l’utilizzo del lavoro agile come principale misura straordinaria emergenziale e di tutti gli istituti contrattuali indicati dal CCNL Ania e dai contratti aziendali, quali ad esempio banca ore, permessi retribuiti, congedi, ferie a partire da quelle arretrate e salvaguardando il più possibile quelle dell’anno in corso, si è convenuto di utilizzare anche il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di Solidarietà di Settore, di cui al Decreto interministeriale del 17 gennaio 2014.

Il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di solidarietà di settore, con causale COVID- 19 Nazionale, nel rispetto della normativa nazionale potrà essere attivato per i periodi a far data dal 23 Febbraio al 31 Agosto 2020, per un massimo di 9 settimane.

L’accordo sottoscritto ribadisce:

  1. obbligatorietà del confronto sindacale in sede aziendale con l’obiettivo di raggiungere un accordo
  2. la lavoratrice e il lavoratore “in sospensione di attività lavorativa” conserverà retribuzione e contribuzione piene (100%), compresi gli effetti sugli istituti indiretti (maturazione ferie, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa ecc.), con integrazione dell’assegno ordinario (80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’impresa. Sugli elementi integrativi della retribuzione fissa è previsto il confronto sindacale in sede aziendale con l’obiettivo di un accordo che salvaguardi la retribuzione complessiva.
  3. l’erogazione dell’assegno ordinario sarà anticipato dall’impresa.

L’attivazione della procedura di ricorso al fondo parte ordinaria sarà rimessa alle Aziende/Gruppi.

E’ da ritenersi che il Settore Assicurativo, considerata la disponibilità’ di risorse economiche nella Parte Ordinaria del Fondo, non accederà a fondi pubblici in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto “Cura Italia”.

Questo Accordo Quadro riteniamo rappresenti una risposta importante a tutela delle lavoratrici e lavoratori del Settore Assicurativo rispetto a questa fase complessa e inedita per tutte e tutti.

Al termine dell’incontro le Segreterie Nazionali hanno sollecitato Ania su un’informativa organica sul Settore relativamente alle iniziative che il sistema assicurativo italiano intende adottare a favore degli assicurati, in particolare sul tema delle coperture sanitarie per gli assicurati colpiti da covid-19.

Alla luce delle previsioni del protocollo del 24 marzo u.s (punto 13) e del DPCM del 26 aprile u.s nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri fra le parti per confrontarsi e preparare la cosiddetta “fase due”, che si annuncia complessa.

Roma, 29 aprile 2020

 

Le Segreterie Nazionali
First-Cisl Fisac-Cgil Fna Snfia Uilca

 

Scarica il testo dell’accordo

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